Termini di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria
19 marzo 2025
Il Tribunale di Torino, dopo aver fatto una completa disanima della giurisprudenzia e dottrina applicabile al tema degli effetti della mediazione (ex art. 8, comma 2 del dlgs 28/2010) sul termini di opposizione a decreto ingiuntivo, conclude precisando che il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641, primo comma, c.p.c. per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e non può essere interrotto tramite la presentazione di una domanda di mediazione facoltativa, la quale non determina la sospensione dei termini processuali endoprocessuali (Tribunale Torino, Sez. I, Sentenza, 06/02/2025, n. 621).
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