Tabulati Telefonici

29 settembre 2021

Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ha approvato il D.L. 30 settembre 2021, n. 132  che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni, con particolare riferimento ai Tabulati telefonici.

 In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021 (C 746-18), si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.

In sostanza, dunque, il citato provvedimento ha modificato l’art. 132 del Codice privacy.

Quindi i dati relativi al traffico telefonico e telematico, che sono conservati per finalità di giustizia, possono essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Rispetto ai dati conservati per le finalità di giustizia i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento GDPR possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo del codice privacy.

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