Responsabilità dell'Hosting Provider
02 dicembre 2019
Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell' "hosting provider", prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure "aliunde"; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'"hosting provider" sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l'accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo "url", alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2015) (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/03/2019, n. 7708 (rv. 653569-02))
FONTI
CED Cassazione, 2019
Dir. Industriale, 2019, 4, 353 nota di CASSANO
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