Per quanto riguarda i presupposti in presenza dei quali l’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche può, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, essere concesso ad autorità pubbliche, in applicazione di una misura adottata ai sensi della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» , la Corte ricorda quanto da essa statuito nella sua sentenza La Quadrature du Net e a. . Infatti, detta direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare, tra l’altro agli scopi suddetti, misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva medesima, e segnatamente l’obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico , unicamente a condizione che vengano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta .
In tale contesto, la direttiva osta a misure legislative che impongano ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in via preventiva, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. (Interessante notare, che oggi noi in Italia siamo gli unici che devono conservare i dati per 6 anni)
Per quanto concerne l’obiettivo della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, perseguito dalla normativa in questione, conformemente al principio di proporzionalità, la Corte considera che soltanto gli obiettivi della lotta contro le forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica sono idonei a giustificare l’accesso delle autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, suscettibili di permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone di cui trattasi, senza che altri fattori attinenti alla proporzionalità di una domanda di accesso, come la durata del periodo per il quale viene richiesto l’accesso a dati siffatti, possano avere come effetto che l’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale sia tale da giustificare un accesso del genere.
Secondo la Corte, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, è essenziale che l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro breve termine.