Eredità Digitale:persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica

25 febbraio 2021

Il TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO, nella causa civile iscritta al n. r.g. 44578/2020 ha ordinato a Apple Italia S.r.l, visti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c., rigettata ogni ulteriore domanda ed eccezione, di accoglie il ricorso di accesso ai dai del de cuius  e, per l’effetto, condanna la Apple Italia S.r.l., quale società appartenente al gruppo Apple (tramite cui opera la Apple Distribution International LTD) a fornire assistenza agli eredi  nel recupero dei dati dagli account del deceduto  nella procedura denominata “trasferimento” volta a consentire ai ricorrenti l’acquisizione delle credenziali d’accesso all’ID Apple del de cuius.

Per il Tribunale di Milano ha evidenziato che il considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”. 

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l’art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto. La citata disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. 

La regola generale prevista dal nostro ordinamento (in linea di continuità con la disciplina contenuta nell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 196/2003), dunque, è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi.

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