RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/648 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19

14 july 2020

on la RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/648 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale pdf - 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 54 del 13-07-2020, la COmmissione Europea ha raccomandato inter alia che:

- I buoni dovrebbero avere un periodo minimo di validità di 12 mesi. Fatto salvo il punto 5, i vettori e gli organizzatori dovrebbero automaticamente rimborsare ai passeggeri o ai viaggiatori l’importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato. Ciò vale anche per il rimborso dell’importo residuo del buono in questione nel caso di un precedente riscatto parziale dello stesso.

- Se i buoni hanno un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione. Dovrebbero avere lo stesso diritto in qualsiasi momento successivo, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di limiti temporali. I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall’emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.

- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero poter utilizzare i buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data. I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero essere in grado di utilizzare i buoni per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzatore In funzione della disponibilità e indipendentemente da eventuali differenze di prezzo,

— i vettori dovrebbero garantire che i buoni consentano ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle medesime condizioni di servizio specificate nella prenotazione originaria;

— gli organizzatori dovrebbero garantire che i buoni permettano ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico che offra servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente a quelli del pacchetto oggetto di risoluzione.

- I vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di estendere l’uso dei buoni per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società.

- Se il servizio di trasporto o il pacchetto turistico annullato era stato prenotato tramite un’agenzia di viaggio o un altro intermediario, i vettori e gli organizzatori dovrebbero consentire che i buoni vengano utilizzati per effettuare nuove prenotazioni, anch’esse tramite la stessa agenzia di viaggio o altro intermediario.

- I buoni per i servizi di trasporto dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi. Anche i buoni per i pacchetti turistici dovrebbero essere trasferibili a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi, se il prestatore dei servizi compresi nel pacchetto acconsente al trasferimento a tali condizioni.

 

News archive

 

Firm news

ott27

27/10/2025

Reato di Diffamazione a mezzo piattaforma social

Molti non si rendono conto che il “web” non e’ un modo a sé stante e parallelo a quello reale, e le piattaforme social non sono una piazza dove “vomitare”

ott27

27/10/2025

Finanziamenti al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni

Con il decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono state rese disponibili risorse pari a 731 milioni di euro, di cui: 530 milioni di euro per il sostegno delle iniziative di ricerca

ott27

27/10/2025

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Proroga termine presentazione domande

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 30 giugno 2025, alle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2025. Decreto (pdf) Comunicato

Lawyer News

nov6

06/11/2025

Droni e privacy: riprendere i vicini è lecito secondo il diritto europeo?

Un caso giudiziario in Lituania accende

nov6

06/11/2025

Vìola la privacy divulgare senza autorizzazione dati sanitari del dipendente se non anonimizzati

<p>La <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003068926"

nov6

06/11/2025

Atti falsi formati dall’avvocato: congrua la sanzione della radiazione

Il legale aveva falsificato due scritture