Milleproroghe 2021: Web Tax e Cablatura scuole ed ospedali

10 march 2021

E’ stata pubblicata la legge 26/02/2021, n. 21, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto” (G.U. 51 del 1 marzo 2021)

Tra le novità, si rilevano l’inserimento dei termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta sui servizi digitali, all’art. 22 quater, (c.d. web tax). Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 42 della L.145/2018, I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

 Inoltre, l’art. 20 del Decreto Milleproroghe 2021 introduce le  Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

Detta disposizione prevede che  per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

 In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.  

 

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