Ai sensi dell’art. 174-sexies della Legge sul diritto d’autore, introdotto dal decreto Omnibus, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, devono designare e notificare all’Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della Legge sul diritto d’autore. I soggetti che non sono stabiliti nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all’Autorità il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della Legge sul diritto d’autore.
A tal fine, i prestatori di servizi sopra individuati comunicano il proprio punto di contatto o il proprio rappresentante legale ad AGCOM, attraverso la casella di posta elettronica tavoloantipirateria@agcom.it, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), ove possibile, all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, specificando, nell’oggetto “COMUNICAZIONE PUNTO DI CONTATTO/RAPPRESENTANTE LEGALE ex art. 174-sexies LDA”.
I soggetti che intendano avvalersi dei punti di contatto e/o dei rappresentanti legali già notificati a norma degli articoli 11 e 13 DSA ne danno apposita comunicazione ad AGCOM.