Data Retention: no alla conservazione indiscriminata da parte degli operatori tlc

14 ottobre 2020

Il Garante privacy chiarisce che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico, applicandosi anche in questo caso le garanzie e i principi in materia di protezione dei dati. Linea da tempo sostenuta dal Garante per la protezione dei dati personali.

Portando a coerente conclusione il percorso iniziato con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU, la Corte esclude che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca’ impermeabile alle esigenze di tutela della persona. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell’ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l’effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati. Diritto che vive comunque in costante equilibrio con altri diritti, quale appunto quello alla sicurezza che, se oggetto di minaccia grave, può legittimare – afferma la Corte – anche misure invasive quali la conservazione generalizzata dei dati, purché per il solo tempo strettamente necessario e con alcune garanzie essenziali.

La proporzionalità resta, dunque, la chiave per affrontare l’emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto

Archivio news

 

News dello studio

apr15

15/04/2026

Danno da vacanza rovinata

In tema di pacchetti turistici, l'art. 37 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (nel testo applicabile ratione temporis) impone all'organizzatore e all'intermediario un obbligo di informazione

apr15

15/04/2026

D.Lgs. 27/03/2026, n. 47

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27/03/2026, n. 47, Sommari, recante Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle

apr14

14/04/2026

21 aprile 2026 Evento Arera: La nuova disciplina del cambio fornitore nel mercato elettrico

Con la deliberazione 58/2026/R/eel, ARERA ha recentemente approvato la nuova disciplina per la gestione del processo di cambio fornitore nel settore dell’energia elettrica, ottemperando a quanto

News Giuridiche

apr20

20/04/2026

I manufatti non precari che creano volumetria richiedono il permesso di costruire

Le opere che comportano aumento di volume

apr20

20/04/2026

È ammissibile il disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non depositata in giudizio?

<p>La <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003135493"