Data Retention: no alla conservazione indiscriminata da parte degli operatori tlc

14 ottobre 2020

Il Garante privacy chiarisce che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico, applicandosi anche in questo caso le garanzie e i principi in materia di protezione dei dati. Linea da tempo sostenuta dal Garante per la protezione dei dati personali.

Portando a coerente conclusione il percorso iniziato con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU, la Corte esclude che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca’ impermeabile alle esigenze di tutela della persona. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell’ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l’effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati. Diritto che vive comunque in costante equilibrio con altri diritti, quale appunto quello alla sicurezza che, se oggetto di minaccia grave, può legittimare – afferma la Corte – anche misure invasive quali la conservazione generalizzata dei dati, purché per il solo tempo strettamente necessario e con alcune garanzie essenziali.

La proporzionalità resta, dunque, la chiave per affrontare l’emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto

Archivio news

 

News dello studio

feb2

02/02/2026

Ferrieri and Bonassisa v. Italy (application no. 40607/19 and 34583/20)

In the  Judgment of 8 January 2026, the European Court of Human Rights, in the case law related to the application of Art 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental

feb2

02/02/2026

CASE OF FERRIERI AND BONASSISA v. ITALY (Applications nos. 40607/19 and 34583/20) sent. del 8.1.2026

Nel procedimento in epigrafe, viene chiarito che l'ordinamento italiano  che consente 'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'articolo

feb2

02/02/2026

Natura perentoria dei termini per l'esercizione dei poteri sanzionatori del Garante Privacy

La Corte di Cassazione (Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2026| n. 984) e' tornata a ribadire la natura perentoria dei termini per l'esercizione dei poteri sanzionatori del Garante Privacy. Si

News Giuridiche