MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 2020
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (20A01918) (GU n. 82 del 28-03-2020)
Per l'accesso al fondo di solidarietà rilevano la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
In particolare, il provvedimento prevede che : "1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni: i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo. 2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. 4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro".
Possono accedere al Fondo, i Lavoratori autonomi e liberi professionisti.
In particolare, l'ammissione ai benefici del Fondo e' concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus.
Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
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