In data 10.2.2025 e’stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 9 dicembre 2024, recante il “Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”.
Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.
Detto articolo 6, par. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2023/361/ce prevede che per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
A tale dati si aggregano poi i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai citati dati inoltre si devono aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
Dunque, ai sensi dell’art. 3 del nuovo decreto di attuazione della Nis2, la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia può essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:
a) la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo;
b) la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.
Infine, la clausola di salvaguardia non può essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.
Il decreto in esame e’in vigore a decorrere dal 11.2.2025
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