Con la delibera 483/16/cons, l’Agcom ha accertato che la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. non ha adottato una procedura conforme a quanto previsto dall’articolo 8, comma 9, dell’Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR in materia di cessazione delle numerazioni mobili e personali, ordinando alla predetta società, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche .
Sul punto si rileva che l’articolo 8, comma 9, dell’Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR stabilisce testualmente che “i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. I fornitori di servizi che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall’ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. I fornitori di servizi informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero”. Ratio della disposizione è quella di assicurare ai clienti un’informazione trasparente ed efficace in ordine al periodo di utilizzo e di disponibilità della numerazione di tipo mobile e dunque di: a) garantire la funzionalità della numerazione per almeno dodici mesi dall’ultimo rapporto commerciale; b) informare il cliente, con preavviso di almeno trenta giorni, sia dell’eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero; c) consentire, mediante procedure semplici e non onerose per i clienti, la riattivazione della numerazione sospesa.
Nell’ambito delle attività di vigilanza svolte dall’Agcom per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comma 9, dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, in tema di cessazione e riattivazione della numerazione di tipo mobile, l’Autorità, con nota 23 dicembre 2015 ha richiesto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito: Wind o la Società) informazioni in merito: alla durata di una Sim Card prepagata, agli strumenti messi a disposizione del cliente per conoscerne la scadenza, alle modalità ed eventuali costi per l’utente per la riattivazione della propria numerazione mobile e personale. Con nota 13 gennaio 2016, la Società ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.Ulteriori verifiche sono state svolte, sempre d’ufficio, in data 26 febbraio e 1 marzo 2016, attraverso la consultazione del sito web www.wind.it.
Dall’esame di tutta la documentazione acquisita è emerso appunto che la procedura adottata da Wind ha presentato evidenti difformità` rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto:
- le modalità informative non consentono al cliente di conoscere - con un preavviso di almeno trenta giorni - la data effettiva di sospensione della Sim e quella di cessazione della numerazione;
- è consentita la riattivazione gratuita (ed on line) dei servizi sulla medesima numerazione solo al cliente in possesso di altra Sim Wind ricaricabile attiva ed associata alla medesima anagrafica della Sim disattivata; in caso contrario il cliente, oltre a doversi recare presso un punto vendita aziendale, deve acquistare una nuova Sim Card ad un costo di 10 euro (con un euro di traffico incluso);
- non è, dunque, rispettata la disposizione secondo cui la riattivazione deve avvenire mediante procedure semplici entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali;
- la previsione secondo cui la disattivazione può dipendere anche “dal diverso termine previsto dalle specifiche condizioni del piano telefonico/opzione attivo sulla Carta SIM Ricaricabile” ove intesa ad introdurre un termine inferiore ai 12 mesi dall’ultima ricarica è in contrasto con la normativa vigente.
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