AGCM: COMPASS-POLIZZE ABBINATE : Non tutti i finanziamenti facili brillano per correttezza regolamentare

14 luglio 2020

Con provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, l’Autorità ha deliberato che la condotta attuata da Compass, riguardante l’abbinamento tra prodotti di finanziamento, oggetto della richiesta del consumatore presso la finanziaria, e prodotti assicurativi non connessi con il prestito dalla stessa distribuiti e imposti per vedere soddisfatta la richiesta, costituisce una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo. La pratica, infatti, ha determinato un indebito condizionamento nell’erogazione dei prestiti personali, subordinati alla sottoscrizione di coperture assicurative estranee al credito, con la conseguenza di avere limitato considerevolmente la libertà di scelta degli stessi consumatori beneficiari dei prestiti personali in relazione ai prodotti di finanziamento. La pratica si è realizzata attraverso l’inserimento obbligatorio del premio assicurativo nella rata mensile del prestito, con l’effetto di incrementare quest’ultima rispetto alla rata del solo finanziamento. La strategia commerciale e le condotte attuate dalla finanziaria non hanno consentito ai consumatori di esprimere liberamente la propria adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi estranei al credito. I consumatori sono stati condizionati a sottoscrivere polizze non connesse al finanziamento pur di ottenere quest’ultimo; tra di essi si è diffusa la percezione dell’obbligatorietà della polizza ai fini del conseguimento del finanziamento o, addirittura, dell’unicità del pacchetto prestito/polizza, frutto dei comportamenti degli addetti di Compass, che hanno condizionato i clienti alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, anche attraverso la mancata consegna della documentazione pre-contrattuale e contrattuale, contenente le caratteristiche delle polizze. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale Successivamente con provvedimento n. 28228 (BOLLETTINO N. 18 DEL 4 MAGGIO 2020 ), l’Agcm ha rilevato la continuazione della pratica commerciale che sembra presentare, in sostanza, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con la delibera dell’Autorità del 27 novembre 2019, n. 28011. Allo stato, Compass non ha adottato modalità sufficienti al fine di rimuovere le condotte oggetto del provvedimento. Pertanto, l’Agcm ha contestato alla società Compass Banca S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 28011, del 27 novembre 2019; ed disposto l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo.

Fonte: Agcm

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