Accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione

10 marzo 2021

Per la Corte di Giustizia dell'UE (Sentenza nella causa C-746/18 del marzo 2021), l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica

la Corte, riunita in Grande Sezione, giudica che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l’accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. 

Per quanto riguarda i presupposti in presenza dei quali l’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche può, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, essere concesso ad autorità pubbliche, in applicazione di una misura adottata ai sensi della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» , la Corte ricorda quanto da essa statuito nella sua sentenza La Quadrature du Net e a. . Infatti, detta direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare, tra l’altro agli scopi suddetti, misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva medesima, e segnatamente l’obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico , unicamente a condizione che vengano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta .

In tale contesto, la direttiva osta a misure legislative che impongano ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in via preventiva, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. (Interessante notare, che oggi noi in Italia siamo gli unici che devono conservare i dati per 6 anni)

Per quanto concerne l’obiettivo della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, perseguito dalla normativa in questione, conformemente al principio di proporzionalità, la Corte considera che soltanto gli obiettivi della lotta contro le forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica sono idonei a giustificare l’accesso delle autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, suscettibili di permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone di cui trattasi, senza che altri fattori attinenti alla proporzionalità di una domanda di accesso, come la durata del periodo per il quale viene richiesto l’accesso a dati siffatti, possano avere come effetto che l’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale sia tale da giustificare un accesso del genere.

Secondo la Corte, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, è essenziale che l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro breve termine.

Archivio news

 

News dello studio

mag28

28/05/2026

Magnifica Humanitas alla prova dei mostri di Goya

Magnifica Humanitas alla prova dei mostri di Goya   Avv. Fabrizio Cugia di Sant’ Orsola    L’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV, scritta con un occhio

mag26

26/05/2026

Antiriciclaggio: a condizione che sussista un legittimo interesse, il pubblico ha accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano

  Secondo l’uso corrente, un mandato fiduciario è un accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell’interesse del fiduciante o di

mag26

26/05/2026

Avvio del procedimento di identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete fissa

Con la delibera 101/26/cons, l' Agcom ha avviato il V ciclo di analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione su rete fissa, attualmente sottoposti a regolamentazione ai sensi della delibera

News Giuridiche

mag30

30/05/2026

L’Accordo di Partenariato UE-Mercosur

Regole di origine, difesa commerciale,

mag29

29/05/2026

Blocco pagamenti avvocati: soglia minima a 5mila euro per debiti con la PA

L’emendamento approvato dal Senato mantiene