Net Neutrality

19 luglio 2017

In data 19 luglio 2017, l’Agcom ha pubblicato la relazione annuale 2017, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2016 e il 30 aprile 2017, attinente all’applicazione del Regolamento (UE) 2120/2015 (di seguito il “Regolamento”) che ha introdotto nell’ordinamento europeo un nuovo insieme di regole in materia di net neutrality.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 30 aprile 2016 e perseguono la duplice finalita` di “definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali”, nonche´ di “garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione”.

Le nuove regole sono state anche esplicitate dagli “Orientamenti” del Gruppo europeo dei regolatori (di seguito “BEREC”), pubblicati il 30 agosto 20162, che forniscono indicazioni per l’attuazione delle regole europee in materia di net neutrality da parte delle ANR in particolare, con riferimento a: i) “pratiche commerciali e negoziali”, ivi incluse le pratiche c.d. di “zero-rating”; ii) “misure di gestione del traffico”; iii) fornitura di “servizi specializzati” e iv) valutazione delle “misure di trasparenza” nei contratti per la fornitura di accesso a Internet agli utenti.

 

Con riferimento al tema della liberta’ d’uso di apparecchiature terminali, il Regolamento, all’articolo 3, comma 1, stabilisce che “Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonche´ di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet”. Per l’Agcom, l’attuale scenario di mercato mostra come praticamente tutti i principali operatori di rete fissa, nelle proprie offerte VDSL/FTTH, offrano al cliente un proprio apparato (in vendita abbinata, anche a titolo gratuito, o in comodato d’uso), per motivazioni tecniche di sicurezza e di interoperabilita` (principalmente ascrivibili alla fornitura di servizi VoIP o alla scarsa maturita` degli standard per i servizi in fibra). In alcuni casi, la limitazione e` estesa anche ai servizi ADSL. Alcuni operatori con minori quote di mercato consentono invece all’utente di utilizzare apparati di propria scelta in alternativa a quelli forniti (sia per i servizi VoIP sia per i servizi di accesso a Internet). Per tali ragioni, l’Autorita` intende procedure con l’adozione di un atto di indirizzo con riferimento agli aspetti applicativi relativi all’articolo 3, comma 1 del Regolamento

 

Con riferimento alle pratiche commerciali e negoziali, nel mese di settembre 2016, Agcom ha avviato un’attivita` di vigilanza relativa al rispetto del Regolamento, con particolare riferimento agli aspetti legati alle offerte c.d. zero rating. Il Regolamento, pur non vietando esplicitamente le pratiche commerciali di zero rating, stabilisce che i fornitori di servizi di accesso a Internet:

i) non possono commercializzare offerte che limitino l’esercizio dei diritti degli utenti ad avere accesso a un’Internet aperta (art. 3, comma 2);8

ii) devono trattare tutto il traffico allo stesso modo (art. 3, comma 3).

Vige, dunque, un principio generale di ammissibilita` delle pratiche commerciali di zero rating, purche´ in coerenza con la salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta.

Nel periodo di riferimento della relazione, tutti gli MNO hanno commercializzato offerte di tipo zero-rating. Queste hanno riguardato servizi di streaming musicale, streaming video/IPTV, social media, voce e SMS, e-book, e-reading, contenuti di calcio, soluzioni di storage cloud. Ad esito delle attivita` di vigilanza, AGCOM ha adottato il primo provvedimento in materia di net neutrality volto a garantire il diritto degli utenti ad una Internet priva di restrizioni arbitrarie. Con delibera n. 123/17/CONGCOM ha diffidato un operatore relativamente a due offerte in cui si effettuava una discriminazione del traffico zero-rated (che scorre senza blocchi o rallentamenti) rispetto al restante traffico (bloccato o rallentato), cosi` rilevando una violazione dell’art. 3, comma 3 del regolamento

In merito alle misure di gestione del traffico e d) fornitura di servizi specializzati, Il Regolamento vieta l’impiego di misure di gestione del traffico che comportino discriminazioni in rete, salvo deroghe ed eccezioni tassativamente elencate e solo per il tempo necessario a conformarsi a misure normative o provvedimenti giudiziari, preservare l’integrita` e la sicurezza della rete, prevenire la congestione della rete (art. 3, comma 3).

Vale qui un principio generale di non discriminazione del traffico per cui sono ammissibili misure di “gestione ragionevole del traffico”, ossia: “trasparenti, non discriminatorie e proporzionate”; “non basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualita` tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico”; “transitorie e non in grado di controllare i contenuti veicolati”.

Gli Orientamenti avvalorano tale approccio e prevedono che gli ISP giustifichino le differenziazioni per categorie di traffico e dimostrino che sussistano requisiti tecnici oggettivi di differenziazione dei livelli qualitativi in rapporto alle caratteristiche della categoria di traffico che ne beneficia.

E` fatta salva, inoltre, la possibilita` di offrire i c.d. “servizi specializzati” ossia “servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni” nei casi in cui “l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualita`” e “se la capacita` della rete e` sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati” (art. 3, comma 5).

Sul punto, AGCOM ha avviato attivita` interne finalizzate ad approfondire gli aspetti di conformita` al Regolamento in merito ai seguenti profili:

  1. i) tipologia di misure di gestione del traffico implementate;
  2. ii) compatibilita` delle misure di gestione del traffico implementate con le eccezioni

disciplinate dal Regolamento;

  1. iii) compatibilita` delle misure di gestione del traffico implementate con la fornitura di

servizi specializzati e relativo impatto sulla qualita` del servizio di accesso ad Internet;

4.         iv) misure di trasparenza, sia in fase precontrattuale che di esecuzione del contratto

Agcom

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