Lavoro, vanno protetti i dati degli iscritti ai sindacati

12 dicembre 2018

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.  Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale [doc. web n. 9065999].

A giustificazione del proprio comportamento l’Azienda ha affermato, tra l’altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale. 

Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili  - ha osservato  l’Autorità - ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro  può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.

In questo caso invece l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

A conclusione dell’istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo  o inibitorio.

L’Autorità  si è riservata però di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.

Fonte: Garante Privacy

Archivio news

 

News dello studio

giu3

03/06/2024

Intervento di moral suasion nei confronti di 13 società attive nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di effettuare 13 interventi di moral suasion nei confronti delle società Illumia, Jen Energia, Dolomiti Energia, Axpo

mag29

29/05/2024

Protecting journalists and promoting media freedom: New rules enter into force

Independent, fact-based journalism helps protect our democracies by exposing injustices, holding leaders to account and allowing citizens to make informed decisions. Journalists, who sometimes

mag29

29/05/2024

The general authorisation and related frameworks for international submarine connectivity

Investment in and the modernisation of submarine telecommunications cables is essential to ensure connectivity across Europe and other continents. In order to reduce the costs associated with such investments,

News Giuridiche