rigine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione esfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.
La Corte ritiene che, sebbene i vettori aerei si trovino spesso a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale eserciziodell’attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo. Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, il vettore aereo ha altresì l’onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. A questo proposito e, più in particolare, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, la Corte osserva che i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario.
Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea