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Cugia Cuomo & Associati
18 marzo 2019
Gli Stati Membri possono prevedere, per il tramite delle autorità di controllo, trattamenti ulteriori da includere tra quelli che richiedono la valutazione di impatto (articolo 35 (4) e 35 (5) GDPR). Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali ha stilato un elenco, non esaustivo, di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza tramite il vaglio preliminare condotto dal Comitato europeo per la protezione dei dati, che devono essere sottoposti a valutazione di impatto.
L'elencazione comprende fattispecie di più immediata ricostruzione (si pensi al trattamento sistematico di dati genetici o biometrici) e fattispecie i cui contorni sono piuttosto ricchi e la cui descrizione non agevola in modo immediato l'operatore ordinario. Segue l'elenco dei trattamenti individuati dal Garante che deve intendersi comunque soggetto ai criteri interpretativi previsti dall'art. 35 del GDPR e dalle linee guida del Gruppo di Lavoro Art. 29 (WP248).
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