Ai sensi della delibera 426/17/CONS, l’Agcom ha definito le misure e modalita’ di calcolo del contributo dovuto dagli operatori di servizi e reti di comunicazione elettronica, stabilendo che detto importo non e’ dovuto da parte dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017.
Per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,35 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1 aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
Entro il 1 aprile 2018 i soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando contestualmente notizia dell’avvenuto versamento.
Fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui sopra, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
La dichiarazione deve essere inviata in via telematica, utilizzando esclusivamente il modello di cui al primo comma.
La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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