Blockchain e Smart Contract

11 marzo 2019

E' stata pubblicata in Gazzetta (G.U.R.I. n. 36 del 12.02.2019), la LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”.

 

Nella legge viene data per la prima volta la definizione legale al Blockchain. Vengono dunque definite “tecnologie basate su registri distribuiti” come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.

 

Inoltre, viene inquadrato come  “smart contract”, “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Sul punto viene specificato che “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attra- verso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

La legge  in esame prevede altresì che “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.

 

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge , l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di   giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.

 

 

Archivio news

 

News dello studio

ott30

30/10/2024

Legittimo Interesse

EDPB avvia la consultazione pubblica su "Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6(1)(f) del GDPR: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2024/guidelines-12024-processing-personal-data-based_en Le

ott7

07/10/2024

Calcio: alcune delle norme della FIFA in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al diritto dell'Unione

La Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE  nella causa C-650/22 | FIFA ha stabilito che le norme FIFA ostacolano la liberta` di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza

ott7

07/10/2024

Avvio della consultazione pubblica concernente il procedimento istruttorio di identificazione e analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile

Si segnala che Agcom ha avviato con delibera 46/24/CONS, la consultazione pubblica nazionale sulla proposta di rimozione della regolamentazione ex ante dei servizi di terminazione delle chiamate

News Giuridiche

nov10

10/11/2024

Arbitrato: la convenienza economica per le aziende

Secondo i risultati della ricerca condotta

nov9

09/11/2024

Donazioni: profili tributari

L'imposizione italiana sulle donazioni

nov8

08/11/2024

Residenza fiscale persone fisiche, società, enti: le nuove regole

Modifiche a domicilio e residenza, smart