Agcom sanzione TIM e WIND TRE per violazione delle norme a tutela dei consumatori
30 novembre 2018
Agcom in merito ai fatti attinenti alla modifica unilaterale di contratto in occasione del ripristino del rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia mobile su base mensile ha sanzionato pesantemente TIM e Wind.
Con la delibera 480/18/CONS del 28 novembre, Agcom ha ingiunto a Tim di pagare la somma di euro 232.000,00 per non aver ottemperato alle disposizioni previste dell’articolo 70 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l’articolo 3, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, per aver violato i principi generali di correttezza e buna fede, non avendo fornito in maniera trasparente, in fase di conclusione dei contratti, tutte leinformazioni di cui all’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche con conseguente fatturazione di costi difformi da quelli attesi, condotta sanzionabile ai sensidell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Successivamente, Agcom, con la delibera 521/18/CONS del 30 novembre, ha poi ingiunto a TIM di pagare la somma di euro 1.044.000,00 in quanto in relazione alla manovra di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali delle offerte di telefonia mobile decorrente dall’8 aprile2018, non ha rispettato gli obblighi normativi vigenti in materia di trasparenza e completezza delle informazioni, nonché di diritto di recesso, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice. Infine, con delibera 523/18/CONS sempre del 30 novembre, Agcom ha ingiunto a TIM di pagare la somma di Euro 464.000,00 sempre in relazione alla manovra di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali delle offerte di telefonia mobile.
Per quanto attiene a Wind TRE, in data 30 novembre, Agcom ha ingiunto alla societa' di pagare la somma di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice, poiche' in relazione alla manovra di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali delle offerte di telefonia mobile decorrente dal 16 aprile 2018, non ha rispettato gli obblighi normativi vigenti in materia di trasparenza e completezza delle informazioni, nonché di diritto di recesso, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice.
Fonte: Agcom
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