Nella riunione del 20 dicembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il gruppo Enel e per oltre 16 milioni di euro il gruppo Acea per aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela, servizio destinato a essere eliminato entro il 1° luglio 2020 con la piena affermazione di un unico mercato nazionale della vendita di energia elettrica completamente liberalizzato. Nella stessa riunione l’Autorità ha anche valutato le condotte commerciali del gruppo A2A negli stessi mercati, non riscontrando tuttavia elementi probatori sufficienti per accertare l’infrazione anche nei confronti di tale operatore.
L’Autorità aveva avviato nel maggio 2017 i tre distinti procedimenti istruttori nei confronti delle imprese del gruppo Enel, del gruppo A2A e del gruppo ACEA, a conclusione dei quali è emerso che tanto il gruppo Enel quanto il gruppo ACEA hanno sfruttato in modo illegittimo prerogative e asset, derivanti dall’essere fornitori di maggior tutela, per realizzare una dichiarata politica di “traghettamento” della clientela già rifornita a condizioni regolate verso contratti a mercato libero.
In particolare, l’istruttoria ha accertato che sia Enel -almeno a partire dal gennaio 2012 e almeno fino al maggio 2017-, sia Acea -almeno dal 2014 e fino a tutto il 2017- hanno raccolto i consensi privacy dei clienti serviti in maggior tutela ad essere contattati a scopo commerciale e hanno poi utilizzato tali liste “consensate” per formulare agli stessi clienti tutelati offerte mirate, volte a far stipulare loro un contratto sul mercato libero. Poiché nessuno dei concorrenti è in grado di replicare -nelle aree in cui i due gruppi svolgono in esclusiva il servizio di maggior tutela- la descritta operazione, essa risulta illegittima e idonea ad amplificare artificialmente il vantaggio concorrenziale di cui tali gruppi già godono per motivi storico/regolamentari e legati alle caratteristiche della domanda.
Inoltre, in merito al gruppo Acea, il procedimento ha altresì evidenziato come, nella definizione delle proprie strategie commerciali, ACEA Energia si sia avvalsa anche di una serie di informazioni privilegiate e dettagliate sull’andamento delle quote e sul posizionamento dei concorrenti nelle aree geografiche in cui il gruppo svolge il servizio di distribuzione, fornite dalla società di distribuzione ARETI.
Tali condotte risultano idonee ad alterare le dinamiche competitive nei confronti dei venditori non integrati, che non posseggono le stesse prerogative ma che necessitano anch’essi, per competere, di rivolgersi al bacino della clientela tutelata. Quest’ultima infatti in Italia rappresenta ancora oltre il 60% della clientela domestica e quasi il 50% di quella non domestica in bassa tensione (ARERA, Monitoraggio Retail 2017 - 596/2018/I/com).
Inoltre, dal momento che il legislatore, in vista della abolizione della maggior tutela, ha previsto che vengano adottati “meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”, le condotte abusive accertate hanno anche l’effetto di sottrarre illegittimamente all’azione di tali meccanismi la clientela tutelata che in esito alle stesse viene acquisita come clientela sul libero mercato.
Nel corso dei procedimenti, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Fonte: Agcm
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